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Immagine del redattoreRoberta Celentano

Decreto Cura Italia 18/2020: le misure a sostegno della liquidità delle imprese

Aggiornamento: 27 apr 2021

FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI (art.49)

Tra gli strumenti individuati dal Governo per sostenere le PMI e i professionisti alle prese con i danni causati dall'emergenza Coronavirus, un ruolo di primo piano è ricoperto dal Fondo di garanzia PMI. Il decreto Cura Italia prevede il rifinanziamento del fondo per 1,5 miliardi di euro e introduce alcune deroghe alla disciplina ordinaria, valide solo per 9 mesi. L’obiettivo è rafforzare ed estendere le misure di sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese al fine di contrastare gli effetti innescati dalla diffusione del virus Covid-19 sull'economia nazionale.

Modalità applicative

Al Fondo Generale di Garanzia si applicano le seguenti misure:

  • la garanzia è concessa a titolo gratuito;

  • l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato 5 milioni di euro (secondo la disciplina “ordinaria”, il Fondo garantisce a ciascuna impresa o professionista un importo massimo di 2,5 milioni di euro);

  • per gli interventi di garanzia diretta innalzamento fino all'80% della garanzia del Fondo fino ad un massimo garantito di 1.500.000 euro per singola impresa;per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80% eper un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro;

  • sono ammissibili alla garanzia del fondo anche operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza almeno per il 10% del debito residuo;

  • le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l’operatività possonoassicurare il loro apporto ai fini dell’innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell’80 percento in garanzia diretta e del 90 per cento in riassicurazione;

  • estensione della Garanzia anche a chi ha beneficiato della sospensione delle rate di ammortamento o della sola quota capitale;

La valutazione dell’accesso al fondo è effettuata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario (senza utilizzare il modulo andamentale) consentendo così di ammettere al Fondo anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all’epidemia. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioniclassificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi delladisciplina bancaria o cherientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2, punto18del Regolamento (UE)n. 651/2014.


Altre estensioni

È eliminata la commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni al di sotto di una soglia fisiologica di operazioni deliberate e non perfezionate. Per le operazioni di investimento immobiliare, nei settori turistico-alberghiero con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia, anche ipotecarie; lo spessore della tranche junior garantita dal Fondo di portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall’epidemia può essere elevata del 50 per cento,ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti; sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all’80% in garanzia diretta eal 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione; possibilità di istituire sezioni speciali del Fondo per sostenere l'accesso al credito di determinati settorieconomici o filiere di imprese; prorogati per 3 mesi tutti i termini riferiti agliadempimenti amministrativi relativi alle operazioniassistite dalla garanzia del Fondo.

Estensione anche a soggetti privati la facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del Fondo PMI.

Durata

La durata del provvedimento è di 9 mesidalla data di entrata in vigore del presentedecreto. La dotazione finanziaria è di 1.500milioni di euro per l’anno 2020.


MISURE PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI PER LE PMI DELLA GARANZIA CONFIDI DI CUI ALL’ART. 112 TUB (art. 51)


La norma è volta prevenire un innalzamento dei costi delle commissioni applicate alle PMIper le garanzie concesse dai confidi, di cui all'art.112 del TUB, in conseguenza del nuovo assetto istituzionale preposto al loro controllo, in particolare riguardo all'istituzione dell'Organismo previsto dall'art. 112 bis del TUB, i cui costi di funzionamento sono interamente a carico dei confidi iscritti al relativo elenco.

I contributi annui e le altre somme corrisposte, ad eccezione di quelle a titolo di sanzione,dai confidi all’Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi sono deducibilidai contributi previsti al comma 22 dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003.

ATTUAZIONE DEL FONDO SOLIDARIETÀ MUTUI "PRIMA CASA", CD. "FONDO GASPARRINI" (art. 54)

L’art. 54 del decreto Cura Italia, prevede l’attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini” per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007. L’accesso al Fondo infatti sarà esteso non solo alle categorie attualmente individuate (dipendenti per cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato nonché alla cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia -art. 409 n. 3 del c.p.c. – ovvero per morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%), bensì anche ai lavoratori autonomi e professionisti che hanno subito, o subiranno, la contrazione del proprio fatturato a seguito della emergenza epidemiologica. Non esistono limiti di reddito per l’accesso al Fondo tanto che è sospesa anche la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Condizioni oggettive:

Aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente perl’emergenza coronavirus.

Condizioni soggettive:

Alla data di presentazione della domanda, il richiedente deve possedere:

  • titolo di proprietà sull'immobile oggetto del contratto di mutuo;

  • titolarità di un mutuo (a tasso fisso, variabile e misto) di importo erogato non superiore a 250mila euro, in ammortamento da almeno 1 anno.

Sono esclusi i mutui che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

  • ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;

  • fruizione di agevolazioni pubbliche;

  • per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479 della legge n. 244/2007, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE (ART. 55)

Tra le misure di sostegno finanziario alle imprese, il decreto Cura Italia introduce una disposizione volta ad incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l’obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità.

Nello specifico, il legislatore introduce un “nuovo regime speciale” di conversione delle DTA, riscrivendo l’art. 44-bis del decreto Crescita.

Le società che, entro il 31 dicembre 2020, cedono a titolo oneroso i crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, possono trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:

- perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'art. 84 TUIR alla data della cessione;

- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all’art. 1, comma 4, D.L. n. 211/2011, che non è stato fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione.

Tale previsione non trova applicazione nel caso di cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

il regime di trasformazione delle DTA non si applica alle società per le quali sia stato accertato:

- lo stato o il rischio di dissesto (art. 17, D.Lgs. n. 180/2015);

- lo stato di insolvenza (art. 5 della legge fallimentare ovvero art. 2 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza).

ART. 56 MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE COLPITE DALL’EPIDEMIA DI COVID-19 (ART. 56)

L’articolo dispone la sospensione delle scadenze, in relazione alle esposizioni debitorie non deteriorate, nei confronti di banche e di intermediari finanziari di cui possono beneficiare (facendone richiesta al soggetto creditore) microimprese e PMI italiane (co. 5) che alla data di entrata in vigore del Decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito, rispetto ai quali la misura dispone quanto segue:

  1. a) apertura di credito, per gli importi esistenti alla data del 29 febbraio 2020, o se superiori alla data del Decreto, è stabilito che non vi potrà essere alcuna revoca fino al 30 settembre 2020, sia con riferimento alla parte del finanziamento utilizzata che quella ancora da utilizzare;

  2. b) contratti per prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020, per cui è prevista una proroga fino al 30 settembre 2020. È inoltre previsto uguale trattamento per tutti gli elementi accessori relativi al contratto principale. Nella relazione illustrativa viene chiarito che il tutto non determinerà, da un punto di vista attuariale, alcun aggravio di costi né per l’intermediario né per il soggetto fruitore (impresa). Inoltre tutti gli oneri amministrativi restano a carico dell’intermediario;

  3. c) mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale, anche se perfezionati mediante il rilascio di cambiali agrarie, con le rate o i canoni di leasing aventi scadenza anteriore al 30 settembre 2020. Nella misura è prevista la sospensione dei pagamenti sino al 30 settembre 2020 unitamente agli elementi accessori, senza che ciò, in termini attuariali, comporti aggravio di costi né per l’intermediario e né tanto meno per le imprese clienti. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato.

Gli oneri amministrativi anche in questa circostanza restano a carico degli intermediari.

Le imprese possono beneficiare della sospensione anche della sola quota capitale.

Le imprese devono autocertificare di aver subito in via temporanea una carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia (co. 3) per ottenere una moratoria sui finanziamenti che alla data di pubblicazione del Decreto non siano segnalate dall’intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come “deteriorato” (co. 4). La sospensione dei pagamenti priva le banche della possibilità di valutare autonomamente se acconsentire o meno a modifiche alle condizioni contrattuali in base alla situazione economico-finanziaria dei debitori.

Per mitigare gli effetti economici di un possibile peggioramento nella qualità dei crediti oggetto di moratoria, alle misure di sostegno è associata la previsione del possibile intervento del Fondo di Garanzia per le PMI (che copre parzialmente le esposizioni interessate).

SUPPORTO DI LIQUIDITA DELLE IMPRESE COLPITE DALL’EMERGENZA EPIDEMIOLIGA MEDIANTE MECCANISI DI GARANZIA (ART.57)

La norma mira a rafforzare la liquidità del sistema economico, prevedendomisure anche per le grandi impreseche non possono avere accesso al Fondo di Garanzia per le PMI ma che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, operanti in settori individuati con decreto ministeriale.

Di seguito le misure:

- le banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti, potranno erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza sanitaria;

- CDP, infatti potrà supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse;

- lo Stato potrà concedere “controgaranzie” fino ad un massimo dell’80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato, con un evidente effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema.

Per il fondo destinato alla copertura delle garanzie dello Stato è prevista una dotazione iniziale di 500 milioni di euro.

Beneficiari

Lo strumento in questione è rivolto a una platea più ampia rispetto ai precedenti:oltre alle PMI possono usufruirne anche grandi imprese garantendo non solo nuovi portafogli ma anche portafogli già esistenti.

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI RIMBORSO PER IL FONDO 394/81 (L’ART. 58)

l Fondo rotativo di cui alla Legge 394/81 finanzia:

  • programmi di inserimento nei mercati extra Unione europea, finalizzati al lancio e alla diffusione di nuovi prodotti e servizi o all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture (uffici, showroom, negozi o corner) volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;

  • studi di pre-fattibilità e fattibilità collegati ad investimenti italiani in Paesi extra Unione europea e programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;

  • altri interventi prioritari a favore dell'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, consistenti in

  • finanziamento agevolato a favore delle piccole e medie imprese esportatrici per il miglioramento e la salvaguardia della loro solidità patrimoniale, al fine di accrescerne la competitività sui mercati esteri;

  • finanziamento agevolato a favore delle piccole e medie imprese per la realizzazione di iniziative promozionali per la partecipazione a fiere e/o mostre sui mercati extra Unione europea (marketing e/o promozione del marchio italiano).

Il decreto Cura Italia prevede che fino al 31 dicembre 2020, per i finanziamenti agevolati concessi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, può essere disposta la sospensione fino a dodici mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate inscadenza nel corso del 2020 con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente.

La disposizione comporta un riscadenzamento di rientri nel fondo 394/81 pari a 37 milioni di euro per l'anno 2020.

DISPOSIZIONI A SUPPORTO DELL’ACQUISTO DA PARTE DELLE REGIONI DI BENE NECESSARI A FRONTEGGIARE L’EMERGENZA COVID-19 (ART.59)

La disposizione prevede che, per il periodo di stato di emergenza derivante dalla diffusione del COVID-19, SACE Spa sia autorizzata a rilasciare garanzie e coperture assicurative in favore di fornitori esteri per la vendita alle Regioni di beni concernenti la gestione dell'emergenza sanitaria per il COVID-19. Le innovazioni apportate dall'articolato in esame hanno natura meramente procedimentale. Le disposizioni, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riproduzione riservata (Pennisi & Partners)

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